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Il Covid- La malattia , raccontata da chi lo sta vivendo, il dramma tenuto nascosto dalle Tv, che ormai pensano solo a fare spot.
Di seguito il video di chi il covid lo sta vivendo in prima persona con la propria famiglia, i drammi dell’abbandono, del terrore mediatico, e anche impegno di medici che aiutano con vera coscienza e scienza chi è malato. Vi invito a sentire intero video , che non è una delle pubblicità delle Tv , ma quello che è successo a me e alla mia Famiglia. Dalmasso Carlo
Lo dice il Senato della Repubblica Italiana.
Alle persone a cui piace informarsi ed essere certi di quello che fanno, si possono documentare da fonti ufficiali, e quale fonte migliore del Senato della Repubblica Italia, perchè almeno si e certi che non si tratta di notizie messe da qualche personaggio Fazioso. Buona Lettura
Fonte
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/print/18/Sindisp/0/1299973/0?fbclid=IwAR0V7HLKdCXpzD0ciTcdCYIPKFj2F1sJzVdEd4pl0qUbB1FVhGHtdTOxTRA
La follia del Green Pass per andare in ospedale a farti curare, Ospedale Ponte San Pietro (BG) gruppo San donato.
Ospedale di ponte San Pietro (BG) Gruppo San Donato, oggi mia moglie ha portato mia figlia ospedale perché domani devono farle il parto pilotato, all’ingresso non volevano farle salire (mi figlia inclusa al 9 mese) perché non avevano green pass. Siccome mia moglie sa come comportarsi dopo minaccia di chiamare Carabinieri quegli “sceriffi e anche ignoranti perchè ignorano le norme” alla porta ingresso, “con casacchina ” della protezione civile le hanno lasciate passare. Altro che lamentarsi per ristorante qui bisogna che la gente capisca che neanche il diritto ad andare a farti curare ti vietano se non hai green pass, questi sono sceriffi da strapazzo che perchè gli viene detto dal responsabile di fare così , lo fanno senza rendersi conto dei reati che commettono , e la responsabilità penale e personale.
Violazioni :
Art. 323 codice penale – Abuso d’ufficio Art. 593 codice penale – Omissione di soccorso Violazione a questo disposto dal regolamento europeo 953/2021 e 954/2021.
Devo ringraziare i Carabinieri che appena allertati hanno provveduto a informare la direzione che non si può vietare ingresso a chi si deve curare o visitare.
I l 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa! Quindi obbligo di vaccinazione per i sanitari ?
«I l 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato». Dopo un anno di intenso lavoro, Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) può concedersi una pausa. Ultimo giorno in ufficio, via del Tritone, sesto piano, molta luce, la vista che spazia dal Quirinale all’altare della Patria. (intervista corriere della sera del 8/08/2021 https://www.corriere.it/cronache/21_agosto_08/covid-magrini-aifa-il-70percento-vaccinati-settembre-sara-realta-poi-probabile-richiamo-ogni-anno-7fcdacc8-f7c1-11eb-83a2-ddb3d15a828f.shtml )
Vorrei porre la vostra attenzione all’art 4 della legge sulla vaccinazione dei sanitari in particolare ai commi 6 e 9 , stando a quelli come dichiarato da Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) , il 30 settembre decade ogni sospensione.
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui
all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro
attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi
a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da
SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e’
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita’ sanitarie competenti,
in conformita’ alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e’
obbligatoria e puo’ essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente
trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono
l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui
al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei
servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle
modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti
che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria
locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque
giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante
l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento
della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per
l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda
sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a
sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,
indicando le modalita’ e i termini entro i quali adempiere
all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda
sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale
competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le
autorita’ competenti, ne da’ immediata comunicazione scritta
all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di
appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte
dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, e’ comunicata immediatamente
all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori,
diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a
mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino
all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in
cui la vaccinazione di cui al comma 1 e’ omessa o differita e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attivita’
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte Gazzetta Ufficiale Italiana
Poliziotti e Militari Umiliati .
Io da ex Militare appartenente alle Forze di polizia, mi vergogno per il trattamento che devono subire questi Uomini. Che purtroppo stanno subendo migliaia di Lavoratori, e cittadini Normali. La costituzione e un pezzo di carta o è ancora la NOSTRA COSTITUZIONE.
Guardate il video, perchè poi si pensa che ci inventiamo tutto.
Un elisir di lunga vita?
Perché sarebbe coerente tamponare anche i vaccinati?
Sei stato vaccinato contro gli effetti patologici provocati da un virus che non esiste più. Eri convinto che la vaccinazione fosse l’unica arma contro la malattia scatenabile dal contagio e dalla eventuale infezione. Ci hai creduto perché ti hanno nascosto l’esistenza di cure di garantita e totale efficacia. Ancora oggi ne neghi l’esistenza.
Era necessario nasconderne l’esistenza per convincerti che solo la vaccinazione ci avrebbe salvato dal flagello pandemico.
Parimenti non ti è stato detto che il SARS-CoV-2 non è un virus singolo quanto piuttosto una quasi specie virale. Poiché esso Muta in continuazione, la vaccinazione, sempre sconsigliabile per gli effetti immunopatologici che procura, in questo caso è del tutto folle perché controproducente.
È scritto sui sacri, ormai classici, testi. Non è una novità! È conoscenza ormai accertata e consolidata. Non si vaccina contro specie virali continuamente mutevoli! Farlo è come lanciare un boomerang mortale di enormi proporzioni. Non è a caso che non esistano vaccini contro virus mutanti conosciuti che provocano altre malattie comunemente note (ti invito a scoprire quali)…
Sappiamo anche che le mutazioni naturali nei passaggi da un ospite all’altro, da un sistema immunitario all’altro, lo trasformano positivamente; il virus muta attenuandosi, si trasforma, adattandosi all’umano che lo ospita (ti contagia ma non ti ammala). È così che si va verso la convivenza virale o endemizzazione. Non è possibile eradicazione. Conviviamo con miliardi di virus che ci hanno permesso grandi salti evolutivi grazie a quei pezzetti di informazione di cui sono portatori che abbiamo saputo integrare nel nostro codice genetico.
La pressione selettiva provocata dagli anticorpi vaccinali, viceversa, mette in circolazione varianti più contagiose e aggressive.
Sei tu che contribuisci a selezionare e mettere in circolazione mutanti (varianti) del virus, più pericolose, rinnovando artificiosamente l’epidemia.
Sì, lo so, nessuno te lo aveva spiegato e ora non riesci a crederci. Sei tentato di negare anche questo aspetto e così incredulo e sospettoso chiedi: e chi lo dice? Ebbene, trovi la letteratura scientifica in cui si descrive ampiamente il processo del caso specifico su Nature, Science, Cell e altre…
Se intendessi perseverare, come ti invita a fare la propaganda, sarai costretto a rimuovere anche queste conoscenze scientifiche (chiediti però chi sia il vero “terrapiattista”)
Nel frattempo ti hanno premiato con un lascia passare con semaforo sempre verde. Non ti richiedono tampone. Ti senti libero e a posto con la tua coscienza. Puoi andartene in giro con o senza sintomi a contagiare i tuoi familiari, i tuoi amici, generando e diffondendo varianti di cui tu stesso potrai essere vittima. Sollevano i vaccinati e puntano il dito accusatore sui non vaccinati. A te richiederanno un’ennesima dose atta a far lievitare i profitti di che le produce e vende, pronti a mettere in circolazione nuovi ed efficaci “rimedi”, approvati anch’essi in emergenza per arginare i danni provocati.
È così che si fanno affari su scala planetaria. Lo sai bene. I Mercati meglio che siano globali…
Tu che ti sei vaccinato e ti vaccinerai per essere libero, proteggere te stesso e il tuo prossimo, sei ora un untore legalizzato…
Strumento nelle mani delle grandi e grandissime aziende private che piazzano i loro rappresentanti nei punti nevralgici delle organizzazioni statali per fare affari costruendosi un mercato il più possibile duraturo e ampio.
Francesco Cappello
“Ne cives ad arma ruant!!” Discorso Avv. Prof. Paolo Sceusa Pres. Sez. Em. S.C.Cass. sulla mancata fiducia delle istituzioni
Dopo avere sentito le parole del Prof. Avv. Paolo Scesu, che chi meglio di lui può parlarci di leggi e di diritto, mi sono sentito tradito, disonorato, preso in giro e con me penso milioni di Italiani che hanno sempre creduto, che non le leggi e il diritto si sarebbe mantenuta la democrazia, e i diritti e doveri inalienabili della nostra costituzione, ma il suo discorso mi ha aperto gli occhi, chi ha volutamente o non volutamente , omesso di pubblicare una parte del decreto sulla Gazzetta ufficiale può fare di tutto, quindi la fiducia nello Stato e venuta a mancare. La mia paura che art 241 , 238 , 239 C.P sia già stato consumato sotto i nostri occhi e non ce ne siamo accorti ?, da chi ? da chi doveva difendere e rappresentare lo stato ?
Sentite il video e giudicate Voi, ultima frase in latino e stata toccante “ne cives ad arma ruant” “Impedire ai Cittadini di correre alle Armi”
Dalle Iene – i nostri scienziati e il resto del mondo la differenza di pensiero sul plasma
In questo video e ben rappresentato cosa ci propinano i nostri scienziati a differenza degli scienziati esteri con una graduatoria 8 volte superiore ai nostri, e dicono una cosa completamente diversa sulla terapia del Plasma