I l 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa! Quindi obbligo di vaccinazione per i sanitari ?

Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa)

«I l 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato». Dopo un anno di intenso lavoro, Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) può concedersi una pausa. Ultimo giorno in ufficio, via del Tritone, sesto piano, molta luce, la vista che spazia dal Quirinale all’altare della Patria. (intervista corriere della sera del 8/08/2021 https://www.corriere.it/cronache/21_agosto_08/covid-magrini-aifa-il-70percento-vaccinati-settembre-sara-realta-poi-probabile-richiamo-ogni-anno-7fcdacc8-f7c1-11eb-83a2-ddb3d15a828f.shtml )

Vorrei porre la vostra attenzione all’art 4 della legge sulla vaccinazione dei sanitari  in particolare ai commi 6 e 9   , stando a quelli come dichiarato da  Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) , il 30 settembre decade ogni sospensione.

DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44 

Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)

                             Art. 4

Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  del  contagio  da

  SARS-CoV-2  mediante  previsione  di  obblighi  vaccinali  per  gli

  esercenti le professioni sanitarie e  gli  operatori  di  interesse

  sanitario

  1. In considerazione della situazione di  emergenza  epidemiologica

da SARS-CoV-2,  fino  alla  completa  attuazione  del  piano  di  cui

all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178,  e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione

delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le  professioni

sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro

attivita’    nelle    strutture    sanitarie,    sociosanitarie     e

socio-assistenziali,   pubbliche   e   private,    nelle    farmacie,

parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi

a  vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell’infezione   da

SARS-CoV-2. La  vaccinazione  costituisce  requisito  essenziale  per

l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle  prestazioni

lavorative  rese  dai  soggetti   obbligati.   La   vaccinazione   e’

somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite  dalle  regioni,

dalle province autonome e dalle altre autorita’ sanitarie competenti,

in conformita’ alle previsioni contenute nel piano.

  2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a

specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal  medico  di

medicina  generale,  la  vaccinazione  di  cui  al  comma  1  non  e’

obbligatoria e puo’ essere omessa o differita.

  3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto,  ciascun  Ordine   professionale   territoriale   competente

trasmette l’elenco degli iscritti, con  l’indicazione  del  luogo  di

rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma  in  cui

ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori

di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture

sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o  private,

nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali  trasmettono

l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con  l’indicazione

del luogo di rispettiva residenza,  alla  regione  o  alla  provincia

autonoma nel cui territorio operano.

  4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di  cui

al comma 3, le regioni e le province autonome,  per  il  tramite  dei

servizi informativi  vaccinali,  verificano  lo  stato  vaccinale  di

ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi.  Quando  dai  sistemi

informativi vaccinali a disposizione della regione e della  provincia

autonoma  non  risulta  l’effettuazione   della   vaccinazione   anti

SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di  vaccinazione  nelle

modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto,  la

regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle  disposizioni  in

materia di protezione  dei  dati  personali,  segnala  immediatamente

all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi  dei  soggetti

che non risultano vaccinati.

  5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda  sanitaria

locale di residenza invita l’interessato  a  produrre,  entro  cinque

giorni dalla ricezione  dell’invito,  la  documentazione  comprovante

l’effettuazione della vaccinazione,  l’omissione  o  il  differimento

della stessa ai sensi del comma  2,  ovvero  la  presentazione  della

richiesta di  vaccinazione  o  l’insussistenza  dei  presupposti  per

l’obbligo  vaccinale  di  cui  al  comma  1.  In  caso   di   mancata

presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda

sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto  termine

di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente  l’interessato  a

sottoporsi  alla  somministrazione  del  vaccino   anti   SARS-CoV-2,

indicando  le  modalita’  e  i  termini  entro  i   quali   adempiere

all’obbligo  di  cui  al  comma  1.  In  caso  di  presentazione   di

documentazione attestante la  richiesta  di  vaccinazione,  l’azienda

sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente  e

comunque  non   oltre   tre   giorni   dalla   somministrazione,   la

certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

  6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria  locale

competente accerta l’inosservanza dell’obbligo  vaccinale  e,  previa

acquisizione  delle  ulteriori  eventuali  informazioni   presso   le

autorita’  competenti,  ne  da’   immediata   comunicazione   scritta

all’interessato, al datore di lavoro e  all’Ordine  professionale  di

appartenenza.  L’adozione  dell’atto   di   accertamento   da   parte

dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di

svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali

o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione  del

contagio da SARS-CoV-2.

  7. La sospensione di cui al comma 6, e’  comunicata  immediatamente

all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.

  8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro

adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni,  anche  inferiori,

diverse  da  quelle  indicate  al  comma  6,   con   il   trattamento

corrispondente  alle  mansioni  esercitate,  e  che,  comunque,   non

implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione  a

mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di  sospensione  di

cui al comma 9, non e’  dovuta  la  retribuzione,  altro  compenso  o

emolumento, comunque denominato.

  9. La sospensione  di  cui  al  comma  6  mantiene  efficacia  fino

all’assolvimento dell’obbligo  vaccinale  o,  in  mancanza,  fino  al

completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non  oltre  il

31 dicembre 2021.

  10. Salvo in ogni caso il disposto  dell’articolo  26,  commi  2  e

2-bis, del decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con

modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il  periodo  in

cui la vaccinazione di cui  al  comma  1  e’  omessa  o  differita  e

comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro  adibisce

i soggetti di  cui  al  comma  2  a  mansioni  anche  diverse,  senza

decurtazione della retribuzione, in modo da  evitare  il  rischio  di

diffusione del contagio da SARS-CoV-2.

  11. Per il medesimo  periodo  di  cui  al  comma  10,  al  fine  di

contenere  il  rischio  di  contagio,  nell’esercizio  dell’attivita’

libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure

di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo

di sicurezza adottato con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di

concerto con  i  Ministri  della  giustizia  e  del  lavoro  e  delle

politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore

del presente decreto.

  12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Fonte Gazzetta Ufficiale Italiana

Poliziotti e Militari Umiliati .

Io da ex Militare appartenente alle Forze di polizia, mi vergogno per il trattamento che devono subire questi Uomini. Che purtroppo stanno subendo migliaia di Lavoratori, e cittadini Normali. La costituzione e un pezzo di carta o è ancora la NOSTRA COSTITUZIONE.


Guardate il video, perchè poi si pensa che ci inventiamo tutto.

Un elisir di lunga vita?

Perché sarebbe coerente tamponare anche i vaccinati?

Sei stato vaccinato contro gli effetti patologici provocati da un virus che non esiste più. Eri convinto che la vaccinazione fosse l’unica arma contro la malattia scatenabile dal contagio e dalla eventuale infezione. Ci hai creduto perché ti hanno nascosto l’esistenza di cure di garantita e totale efficacia. Ancora oggi ne neghi l’esistenza.
Era necessario nasconderne l’esistenza per convincerti che solo la vaccinazione ci avrebbe salvato dal flagello pandemico.
Parimenti non ti è stato detto che il SARS-CoV-2 non è un virus singolo quanto piuttosto una quasi specie virale. Poiché esso Muta in continuazione, la vaccinazione, sempre sconsigliabile per gli effetti immunopatologici che procura, in questo caso è del tutto folle perché controproducente.
È scritto sui sacri, ormai classici, testi. Non è una novità! È conoscenza ormai accertata e consolidata. Non si vaccina contro specie virali continuamente mutevoli! Farlo è come lanciare un boomerang mortale di enormi proporzioni. Non è a caso che non esistano vaccini contro virus mutanti conosciuti che provocano altre malattie comunemente note (ti invito a scoprire quali)…

Sappiamo anche che le mutazioni naturali nei passaggi da un ospite all’altro, da un sistema immunitario all’altro, lo trasformano positivamente; il virus muta attenuandosi, si trasforma, adattandosi all’umano che lo ospita (ti contagia ma non ti ammala). È così che si va verso la convivenza virale o endemizzazione. Non è possibile eradicazione. Conviviamo con miliardi di virus che ci hanno permesso grandi salti evolutivi grazie a quei pezzetti di informazione di cui sono portatori che abbiamo saputo integrare nel nostro codice genetico.

La pressione selettiva provocata dagli anticorpi vaccinali, viceversa, mette in circolazione varianti più contagiose e aggressive.
Sei tu che contribuisci a selezionare e mettere in circolazione mutanti (varianti) del virus, più pericolose, rinnovando artificiosamente l’epidemia.

Sì, lo so, nessuno te lo aveva spiegato e ora non riesci a crederci. Sei tentato di negare anche questo aspetto e così incredulo e sospettoso chiedi: e chi lo dice? Ebbene, trovi la letteratura scientifica in cui si descrive ampiamente il processo del caso specifico su Nature, Science, Cell e altre…
Se intendessi perseverare, come ti invita a fare la propaganda, sarai costretto a rimuovere anche queste conoscenze scientifiche (chiediti però chi sia il vero “terrapiattista”)

Nel frattempo ti hanno premiato con un lascia passare con semaforo sempre verde. Non ti richiedono tampone. Ti senti libero e a posto con la tua coscienza. Puoi andartene in giro con o senza sintomi a contagiare i tuoi familiari, i tuoi amici, generando e diffondendo varianti di cui tu stesso potrai essere vittima. Sollevano i vaccinati e puntano il dito accusatore sui non vaccinati. A te richiederanno un’ennesima dose atta a far lievitare i profitti di che le produce e vende, pronti a mettere in circolazione nuovi ed efficaci “rimedi”, approvati anch’essi in emergenza per arginare i danni provocati.
È così che si fanno affari su scala planetaria. Lo sai bene. I Mercati meglio che siano globali…
Tu che ti sei vaccinato e ti vaccinerai per essere libero, proteggere te stesso e il tuo prossimo, sei ora un untore legalizzato…
Strumento nelle mani delle grandi e grandissime aziende private che piazzano i loro rappresentanti nei punti nevralgici delle organizzazioni statali per fare affari costruendosi un mercato il più possibile duraturo e ampio.

Francesco Cappello

“Ne cives ad arma ruant!!” Discorso Avv. Prof. Paolo Sceusa Pres. Sez. Em. S.C.Cass. sulla mancata fiducia delle istituzioni

Dopo avere sentito le parole del Prof. Avv. Paolo Scesu, che chi meglio di lui può parlarci di leggi e di diritto, mi sono sentito tradito, disonorato, preso in giro e con me penso milioni di Italiani che hanno sempre creduto, che non le leggi e il diritto si sarebbe mantenuta la democrazia, e i diritti e doveri inalienabili della nostra costituzione, ma il suo discorso mi ha aperto gli occhi, chi ha volutamente o non volutamente , omesso di pubblicare una parte del decreto sulla Gazzetta ufficiale può fare di tutto, quindi la fiducia nello Stato e venuta a mancare. La mia paura che art 241 , 238 , 239 C.P sia già stato consumato sotto i nostri occhi e non ce ne siamo accorti ?, da chi ? da chi doveva difendere e rappresentare lo stato ?
Sentite il video e giudicate Voi, ultima frase in latino e stata toccante “ne cives ad arma ruant” “Impedire ai Cittadini di correre alle Armi”

Viva Italia .

Dalle Iene – i nostri scienziati e il resto del mondo la differenza di pensiero sul plasma

In questo video e ben rappresentato cosa ci propinano i nostri scienziati a differenza degli scienziati esteri con una graduatoria 8 volte superiore ai nostri, e dicono una cosa completamente diversa sulla terapia del Plasma


Tremano centinaia di Procure per l’esposto contro i colpevoli delle morti per COVID

Il Comitato Nazionale
“GLI ANGELI PER LA SALVEZZA”
presenta l’abstract predisposto dalla d.ssa Rosanna Esposito sulla base dell’esposto, a firma del prof. Pierfrancesco Belli, inviato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e inoltrato dal Comitato stesso a tutte le altre Procure della Repubblica d’Italia”

Sito ufficiale comitato
https://www.comitatogaps.it

Allegato

La distorsione della governance in materia sanitaria da parte di: World Health Organization/Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO/OMS), Unione Europea, Italia
a cura del
COMITATO NAZIONALE «GLI ANGELI PER LA SALVEZZA»

La distorsione della governance in materia
sanitaria da parte di: World Health Organization
(WHO/OMS), Unione Europea, Italia
Premessa
In data 5 luglio 2021, è stato presentato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e, nei giorni successivi, a tutte le altre Procure della Repubblica, un esposto, a firma del prof. Pierfrancesco Belli, basato su uno studio, supportato da valida documentazione normativa, in cui viene illustrata la narrazione del virus Sars Covid 2 e della conseguente malattia COVID 19.
Il documento contiene l’esposizione di fatti – con l’esplicazione dettagliata della normativa tecnica sanitaria internazionale, europea ed italiana – che rappresentano comportamenti contrari alla legge, posti in essere dai vari organi interessati, WHO/OMS, UE, ITALIA, con violazione e distorsione della governance in materia sanitaria.
Di seguito, l’illustrazione dei relativi provvedimenti normativi da essi adottati o non adottati, costituenti tale violazione e distorsione.

WHO/OMS: violazioni, inadempienze
• Mancata vigilanza sulle classificazioni/codifica delle malattie e mancato coordinamento nella lotta contro le malattie infettive trasmissibili;
• non corretta sorveglianza epidemiologica, che garantisca omogeneità, certezza e qualità dei dati;
• mancato controllo sulla valutazione di rischi/benefici, sicurezza, qualità, nocività, nell’ambito del ciclo produttivo del vaccino;
WHO si è dimostrato, invece, molto incisivo e rigoroso affinché venissero attuate le procedure d’urgenza per l’immissione in commercio condizionata di vaccini OGM sperimentali, cioè in presenza di dati clinici e non clinici incompleti.

Unione Europea: violazioni, inadempienze
• Ha eliminato le disposizioni relative alla farmacovigilanza e al miglioramento della sicurezza dei medicinali, contenute nel Regolamento n.1027/2012;
• ha dichiarato inapplicabili, con il Regolamento n.1043/2020, (in piena «pandemia»), articoli importantissimi di altri propri precedenti provvedimenti normativi, concernenti:

  1. la valutazione dei rischi, della sicurezza, della nocività dei farmaci/vaccini sperimentali OGM;
  2. la clausola di salvaguardia degli Stati Membri, che consentirebbe ai medesimi in autonomia di ritirare farmaci/vaccini ritenuti pericolosi;
  3. le notifiche all’autorità competente, l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), da parte dei produttori di vaccini, relative alla valutazione dei rischi ambientali e gli effetti sulla salute umana, da organismi geneticamente modificati ( OGM). …..segue
    • Ha utilizzato, invece, il Regolamento n.726/2006, per sfruttare il c.d. uso compassionevole – previsto solo per “gruppo di pazienti“ con malattia cronica o gravemente invalidante – per la somministrazione di vaccini sperimentali OGM;
    • ha determinato e favorito, attraverso le procedure di accelerazione, l’autorizzazione in commercio condizionata, cioè in presenza di dati clinici e non clinici incompleti, per la fornitura e la somministrazione di vaccini sperimentali OGM, pericolosi per la salute umana!!!
    • Con la Direttiva n.739/2020 del 03/06/2020, ha eliminato, quanto ai vaccini, i seguenti requisiti:
  4. efficacia;
  5. 3. 4. •
    immediata disponibilità;
    registrazione nella UE;
    non somministrazione ai soggetti già immuni.
    Non ha tenuto conto della Direttiva 2009/120 che sancisce che la terapia genica non può essere applicata ai vaccini contro le malattie infettive!!! Italia: violazioni, inadempienze
    • Ha smantellato i Centri di epidemiologia e prevenzione;
    • non ha effettuato la sorveglianza epidemiologica attraverso i modelli matematici sviluppati dal gruppo Epico- necessari per coordinare azioni locali di contenimento in caso di epidemie – basandosi, invece, sull’analisi dei social media, come da direttive da parte di WHO/OMS e UE;
    • non ha aggiornato e neppure attuato il piano pandemico;
    • ha attribuito, in accordo con Ue, ad inizio «pandemia, al virus definito come “ sconosciuto”, un gruppo di rischio biologico 2, cioè «virus con scarsa diffusione sulla comunità e con terapie e vaccini a disposizione », che, di fatto, corrisponde quindi ad un agente “conosciuto”, e che prevede una gestione sanitaria di tipo ordinario; pertanto, non dovevano essere applicate le misure restrittive /straordinarie stabilite in caso di pandemia e corrispondenti ….segue
    ad un gruppo di rischio biologico 4», né poteva essere imposto il vaccino come ultima soluzione terapeutica;
    • ha alterato il processo di cura nel percorso domiciliare, impedendo al medico di condurre un corretto iter diagnostico secondo «scienza e coscienza» che potesse escludere ogni altra patologia curabile a domicilio;
    • ha disincentivato l’esecuzione delle autopsie, necessaria per conoscere la reale causa di morte;
    • ha indirizzato i pazienti in ospedale verso le costosissime terapie antivirali e la ventilazione meccanica, seguendo le linee WHO, che indicavano la «vigile attesa»;
    • ha alterato il processo di cura nel percorso ospedaliero, sostituendo il tampone (inattendibile al100%) al medico nella conferma diagnostica di COVID 19;
    • ha scientemente mantenuto un vecchissimo sistema di classificazione e codifica delle malattie, l’ICD-9-CM, che avrebbe dovuto essere abbandonato da anni per essere sostituito dall’ICD-10, …segue
    come richiamato da diversi riferimenti normativi italiani ed europei e del quale non è neppure stato fatto l’aggiornamento biennale, con ciò favorendo una disomogeneità ed una distorsione dei dati.
    • Ha completamente ignorato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che richiama più volte, in merito ai vaccini, i requisiti di efficacia, immediata disponibilità, non somministrazione ai soggetti immuni;
    • ha sostituito all’efficacia del vaccino la sperimentalità dello stesso ed ancor di più ne ha obbligato la somministrazione anche a soggetti già immuni – con il Decreto Legge n. 44/2021, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, concernente l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari – in totale violazione del su citato Decreto Legislativo n. 81/2008;
    • ha violato le disposizioni di cui al Decreto Ministero della salute del 7 settembre 2017 ed, in Europa, al Regolamento n.726/2004, …segue
    in ordine al c.d. uso compassionevole di farmaci/vaccini sperimentali, consentito per “gruppo di pazienti“ con malattia cronica o gravemente invalidante;
    • ha disposto – nonostante l’appartenenza di SARS COV 2 al gruppo di rischio biologico 3 non possa consentirlo tecnicamente – la vaccinazione obbligatoria, e per giunta di massa (in base alla Road Map europea), sfruttando l’uso compassionevole, tramite utilizzo di farmaci/vaccini sperimentali OGM, previsto nel caso in cui non siano disponibili terapie efficaci. Il gruppo di rischio biologico 3, al contrario, contempla per sua definizione la disponibilità di cure appropriate ;
    • la Road Map europea è stata preparata nel 2018, prevedendo già nel 2019 contratti di appalto congiunto (pubblico /privato) per acquisti e fornitura di vaccini in previsione di una pandemia e conseguente passaporto vaccinale entro il 2022. Conclusioni
    Concludendo, in estrema sintesi, sono venuti meno, da parte di WHO, UE e Italia, ciascuno nel proprio ambito di competenza:
    • coordinamento, vigilanza e controllo, in ordine a:
  6. classificazione delle malattie e codifica delle stesse, al fine di ottenere omogeneità dei dati, all’interno di ogni Stato e complessivamente tra tutti i Paesi membri, necessaria per ottenere un corretto studio epidemiologico;
  7. qualità, sicurezza ed efficacia del ciclo produttivo dei farmaci;
  8. qualità, sicurezza ed efficacia del ciclo produttivo dei vaccini;
  9. aggiornamento ed attuazione del piano pandemico (Italia, in particolare). …segue
    • Al contrario, da parte di WHO e della UE sono stati adottati tutti quei provvedimenti che hanno consentito ai produttori di vaccini sperimentali OGM di immetterli in commercio senza controlli di qualità, sicurezza ed efficacia.
    • L’Italia, a sua volta, con il distorto ciclo di cura, c.d. anticiclo di cura, e il distorto sistema di codifica delle malattie/diagnosi nel sistema di classificazione delle malattie, ICD-9-CM, tuttora in uso anche se obsoleto, nonché con l’instaurazione del primo lock-down, è stata la prima nazione a creare morti e a diffondere il panico da “virus”!!
    • WHO, UE e Italia hanno posto in essere scientemente un sistema normativo sanitario che, lentamente e inesorabilmente, ha completamente stravolto quello ….segue
    • preesistente, attraverso la distorsione e la violazione delle norme sulla governance in tale materia.
    • Già da 15 anni a questa parte, WHO, la letteratura scientifica internazionale e Bill Gates avevano pronosticato pandemie da virus sconosciuti, che avrebbero fatto deflagrare i sistemi sanitari ed economici dei singoli Paesi.
    • L’emergenza pandemica ha costituito il pretesto per togliere sovranità agli Stati sovvertendo le regole, per cui gli stessi Stati e Big Pharma si associano contro i cittadini, privandoli di libertà, salute e diritti!
    • La scientifica volontà di costruire un’epidemiologia di morte per mezzo di cure sbagliate, ha avuto il fine di obbligare i cittadini a vaccinarsi come fossero malati terminali per i quali si ricorre alla somministrazione di vaccini – utilizzando l’uso compassionevole -, che la stessa UE ha fatto sì, con l’appoggio incondizionato dell’Italia, che fossero pericolosi per la salute!!!

Fonte https://www.comitatogaps.it/l/esposto-gaps-colpevoli-morti-covid/

È possibile, secondo scienza, stabilire se e quali varianti del virus siano state provocate dalla vaccinazione? Sì lo è

È possibile, secondo scienza, stabilire se e quali varianti del virus siano state provocate dalla vc..ne? Sì lo è
Tra i perversi effetti collaterali della campagna v.le di massa, la generazione selettiva di varianti del virus, più contagiose ed aggressive che prolungheranno restrizioni, sofferenza e morte.
Le conoscenze scientifiche che abbiamo lo affermano senza ombra di dubbio. Chi nega, lo fa per ignoranza o malafede

Si ringrazia autore dell’articolo Professore Francesco Cappello fonte https://www.francescocappello.com/2021/07/13/e-possibile-secondo-scienza-stabilire-quali-varianti-del-virus-siano-state-provocate-dalla-vaccinazione-si-lo-e/