Ospedale di ponte San Pietro (BG) Gruppo San Donato, oggi mia moglie ha portato mia figlia ospedale perché domani devono farle il parto pilotato, all’ingresso non volevano farle salire (mi figlia inclusa al 9 mese) perché non avevano green pass. Siccome mia moglie sa come comportarsi dopo minaccia di chiamare Carabinieri quegli “sceriffi e anche ignoranti perchè ignorano le norme” alla porta ingresso, “con casacchina ” della protezione civile le hanno lasciate passare. Altro che lamentarsi per ristorante qui bisogna che la gente capisca che neanche il diritto ad andare a farti curare ti vietano se non hai green pass, questi sono sceriffi da strapazzo che perchè gli viene detto dal responsabile di fare così , lo fanno senza rendersi conto dei reati che commettono , e la responsabilità penale e personale.
Violazioni :
Art. 323 codice penale – Abuso d’ufficio Art. 593 codice penale – Omissione di soccorso Violazione a questo disposto dal regolamento europeo 953/2021 e 954/2021.
Devo ringraziare i Carabinieri che appena allertati hanno provveduto a informare la direzione che non si può vietare ingresso a chi si deve curare o visitare.
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Articoli Nazionali
I l 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa! Quindi obbligo di vaccinazione per i sanitari ?
«I l 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato». Dopo un anno di intenso lavoro, Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) può concedersi una pausa. Ultimo giorno in ufficio, via del Tritone, sesto piano, molta luce, la vista che spazia dal Quirinale all’altare della Patria. (intervista corriere della sera del 8/08/2021 https://www.corriere.it/cronache/21_agosto_08/covid-magrini-aifa-il-70percento-vaccinati-settembre-sara-realta-poi-probabile-richiamo-ogni-anno-7fcdacc8-f7c1-11eb-83a2-ddb3d15a828f.shtml )
Vorrei porre la vostra attenzione all’art 4 della legge sulla vaccinazione dei sanitari in particolare ai commi 6 e 9 , stando a quelli come dichiarato da Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) , il 30 settembre decade ogni sospensione.
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui
all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro
attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi
a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da
SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e’
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita’ sanitarie competenti,
in conformita’ alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e’
obbligatoria e puo’ essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente
trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono
l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui
al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei
servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle
modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti
che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria
locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque
giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante
l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento
della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per
l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda
sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a
sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,
indicando le modalita’ e i termini entro i quali adempiere
all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda
sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale
competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le
autorita’ competenti, ne da’ immediata comunicazione scritta
all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di
appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte
dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, e’ comunicata immediatamente
all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori,
diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a
mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino
all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in
cui la vaccinazione di cui al comma 1 e’ omessa o differita e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attivita’
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte Gazzetta Ufficiale Italiana
Poliziotti e Militari Umiliati .
Io da ex Militare appartenente alle Forze di polizia, mi vergogno per il trattamento che devono subire questi Uomini. Che purtroppo stanno subendo migliaia di Lavoratori, e cittadini Normali. La costituzione e un pezzo di carta o è ancora la NOSTRA COSTITUZIONE.
Guardate il video, perchè poi si pensa che ci inventiamo tutto.
Un elisir di lunga vita?
Perché sarebbe coerente tamponare anche i vaccinati?
Sei stato vaccinato contro gli effetti patologici provocati da un virus che non esiste più. Eri convinto che la vaccinazione fosse l’unica arma contro la malattia scatenabile dal contagio e dalla eventuale infezione. Ci hai creduto perché ti hanno nascosto l’esistenza di cure di garantita e totale efficacia. Ancora oggi ne neghi l’esistenza.
Era necessario nasconderne l’esistenza per convincerti che solo la vaccinazione ci avrebbe salvato dal flagello pandemico.
Parimenti non ti è stato detto che il SARS-CoV-2 non è un virus singolo quanto piuttosto una quasi specie virale. Poiché esso Muta in continuazione, la vaccinazione, sempre sconsigliabile per gli effetti immunopatologici che procura, in questo caso è del tutto folle perché controproducente.
È scritto sui sacri, ormai classici, testi. Non è una novità! È conoscenza ormai accertata e consolidata. Non si vaccina contro specie virali continuamente mutevoli! Farlo è come lanciare un boomerang mortale di enormi proporzioni. Non è a caso che non esistano vaccini contro virus mutanti conosciuti che provocano altre malattie comunemente note (ti invito a scoprire quali)…
Sappiamo anche che le mutazioni naturali nei passaggi da un ospite all’altro, da un sistema immunitario all’altro, lo trasformano positivamente; il virus muta attenuandosi, si trasforma, adattandosi all’umano che lo ospita (ti contagia ma non ti ammala). È così che si va verso la convivenza virale o endemizzazione. Non è possibile eradicazione. Conviviamo con miliardi di virus che ci hanno permesso grandi salti evolutivi grazie a quei pezzetti di informazione di cui sono portatori che abbiamo saputo integrare nel nostro codice genetico.
La pressione selettiva provocata dagli anticorpi vaccinali, viceversa, mette in circolazione varianti più contagiose e aggressive.
Sei tu che contribuisci a selezionare e mettere in circolazione mutanti (varianti) del virus, più pericolose, rinnovando artificiosamente l’epidemia.
Sì, lo so, nessuno te lo aveva spiegato e ora non riesci a crederci. Sei tentato di negare anche questo aspetto e così incredulo e sospettoso chiedi: e chi lo dice? Ebbene, trovi la letteratura scientifica in cui si descrive ampiamente il processo del caso specifico su Nature, Science, Cell e altre…
Se intendessi perseverare, come ti invita a fare la propaganda, sarai costretto a rimuovere anche queste conoscenze scientifiche (chiediti però chi sia il vero “terrapiattista”)
Nel frattempo ti hanno premiato con un lascia passare con semaforo sempre verde. Non ti richiedono tampone. Ti senti libero e a posto con la tua coscienza. Puoi andartene in giro con o senza sintomi a contagiare i tuoi familiari, i tuoi amici, generando e diffondendo varianti di cui tu stesso potrai essere vittima. Sollevano i vaccinati e puntano il dito accusatore sui non vaccinati. A te richiederanno un’ennesima dose atta a far lievitare i profitti di che le produce e vende, pronti a mettere in circolazione nuovi ed efficaci “rimedi”, approvati anch’essi in emergenza per arginare i danni provocati.
È così che si fanno affari su scala planetaria. Lo sai bene. I Mercati meglio che siano globali…
Tu che ti sei vaccinato e ti vaccinerai per essere libero, proteggere te stesso e il tuo prossimo, sei ora un untore legalizzato…
Strumento nelle mani delle grandi e grandissime aziende private che piazzano i loro rappresentanti nei punti nevralgici delle organizzazioni statali per fare affari costruendosi un mercato il più possibile duraturo e ampio.
Francesco Cappello
“Ne cives ad arma ruant!!” Discorso Avv. Prof. Paolo Sceusa Pres. Sez. Em. S.C.Cass. sulla mancata fiducia delle istituzioni
Dopo avere sentito le parole del Prof. Avv. Paolo Scesu, che chi meglio di lui può parlarci di leggi e di diritto, mi sono sentito tradito, disonorato, preso in giro e con me penso milioni di Italiani che hanno sempre creduto, che non le leggi e il diritto si sarebbe mantenuta la democrazia, e i diritti e doveri inalienabili della nostra costituzione, ma il suo discorso mi ha aperto gli occhi, chi ha volutamente o non volutamente , omesso di pubblicare una parte del decreto sulla Gazzetta ufficiale può fare di tutto, quindi la fiducia nello Stato e venuta a mancare. La mia paura che art 241 , 238 , 239 C.P sia già stato consumato sotto i nostri occhi e non ce ne siamo accorti ?, da chi ? da chi doveva difendere e rappresentare lo stato ?
Sentite il video e giudicate Voi, ultima frase in latino e stata toccante “ne cives ad arma ruant” “Impedire ai Cittadini di correre alle Armi”
Dalle Iene – i nostri scienziati e il resto del mondo la differenza di pensiero sul plasma
In questo video e ben rappresentato cosa ci propinano i nostri scienziati a differenza degli scienziati esteri con una graduatoria 8 volte superiore ai nostri, e dicono una cosa completamente diversa sulla terapia del Plasma
Come cominciò, Ahnenpass Green Pass
Conferenza Consigliere Regionale del Lazio, Davide Barillari i dati nascosti da Zingaretti, Speranza e Company
Tremano centinaia di Procure per l’esposto contro i colpevoli delle morti per COVID
Il Comitato Nazionale
“GLI ANGELI PER LA SALVEZZA”
presenta l’abstract predisposto dalla d.ssa Rosanna Esposito sulla base dell’esposto, a firma del prof. Pierfrancesco Belli, inviato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e inoltrato dal Comitato stesso a tutte le altre Procure della Repubblica d’Italia”
Sito ufficiale comitato
https://www.comitatogaps.it
Allegato
La distorsione della governance in materia sanitaria da parte di: World Health Organization/Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO/OMS), Unione Europea, Italia
a cura del
COMITATO NAZIONALE «GLI ANGELI PER LA SALVEZZA»
La distorsione della governance in materia
sanitaria da parte di: World Health Organization
(WHO/OMS), Unione Europea, Italia
Premessa
In data 5 luglio 2021, è stato presentato alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e, nei giorni successivi, a tutte le altre Procure della Repubblica, un esposto, a firma del prof. Pierfrancesco Belli, basato su uno studio, supportato da valida documentazione normativa, in cui viene illustrata la narrazione del virus Sars Covid 2 e della conseguente malattia COVID 19.
Il documento contiene l’esposizione di fatti – con l’esplicazione dettagliata della normativa tecnica sanitaria internazionale, europea ed italiana – che rappresentano comportamenti contrari alla legge, posti in essere dai vari organi interessati, WHO/OMS, UE, ITALIA, con violazione e distorsione della governance in materia sanitaria.
Di seguito, l’illustrazione dei relativi provvedimenti normativi da essi adottati o non adottati, costituenti tale violazione e distorsione.
WHO/OMS: violazioni, inadempienze
• Mancata vigilanza sulle classificazioni/codifica delle malattie e mancato coordinamento nella lotta contro le malattie infettive trasmissibili;
• non corretta sorveglianza epidemiologica, che garantisca omogeneità, certezza e qualità dei dati;
• mancato controllo sulla valutazione di rischi/benefici, sicurezza, qualità, nocività, nell’ambito del ciclo produttivo del vaccino;
WHO si è dimostrato, invece, molto incisivo e rigoroso affinché venissero attuate le procedure d’urgenza per l’immissione in commercio condizionata di vaccini OGM sperimentali, cioè in presenza di dati clinici e non clinici incompleti.
Unione Europea: violazioni, inadempienze
• Ha eliminato le disposizioni relative alla farmacovigilanza e al miglioramento della sicurezza dei medicinali, contenute nel Regolamento n.1027/2012;
• ha dichiarato inapplicabili, con il Regolamento n.1043/2020, (in piena «pandemia»), articoli importantissimi di altri propri precedenti provvedimenti normativi, concernenti:
- la valutazione dei rischi, della sicurezza, della nocività dei farmaci/vaccini sperimentali OGM;
- la clausola di salvaguardia degli Stati Membri, che consentirebbe ai medesimi in autonomia di ritirare farmaci/vaccini ritenuti pericolosi;
- le notifiche all’autorità competente, l’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), da parte dei produttori di vaccini, relative alla valutazione dei rischi ambientali e gli effetti sulla salute umana, da organismi geneticamente modificati ( OGM). …..segue
• Ha utilizzato, invece, il Regolamento n.726/2006, per sfruttare il c.d. uso compassionevole – previsto solo per “gruppo di pazienti“ con malattia cronica o gravemente invalidante – per la somministrazione di vaccini sperimentali OGM;
• ha determinato e favorito, attraverso le procedure di accelerazione, l’autorizzazione in commercio condizionata, cioè in presenza di dati clinici e non clinici incompleti, per la fornitura e la somministrazione di vaccini sperimentali OGM, pericolosi per la salute umana!!!
• Con la Direttiva n.739/2020 del 03/06/2020, ha eliminato, quanto ai vaccini, i seguenti requisiti: - efficacia;
- 3. 4. •
immediata disponibilità;
registrazione nella UE;
non somministrazione ai soggetti già immuni.
Non ha tenuto conto della Direttiva 2009/120 che sancisce che la terapia genica non può essere applicata ai vaccini contro le malattie infettive!!! Italia: violazioni, inadempienze
• Ha smantellato i Centri di epidemiologia e prevenzione;
• non ha effettuato la sorveglianza epidemiologica attraverso i modelli matematici sviluppati dal gruppo Epico- necessari per coordinare azioni locali di contenimento in caso di epidemie – basandosi, invece, sull’analisi dei social media, come da direttive da parte di WHO/OMS e UE;
• non ha aggiornato e neppure attuato il piano pandemico;
• ha attribuito, in accordo con Ue, ad inizio «pandemia, al virus definito come “ sconosciuto”, un gruppo di rischio biologico 2, cioè «virus con scarsa diffusione sulla comunità e con terapie e vaccini a disposizione », che, di fatto, corrisponde quindi ad un agente “conosciuto”, e che prevede una gestione sanitaria di tipo ordinario; pertanto, non dovevano essere applicate le misure restrittive /straordinarie stabilite in caso di pandemia e corrispondenti ….segue
ad un gruppo di rischio biologico 4», né poteva essere imposto il vaccino come ultima soluzione terapeutica;
• ha alterato il processo di cura nel percorso domiciliare, impedendo al medico di condurre un corretto iter diagnostico secondo «scienza e coscienza» che potesse escludere ogni altra patologia curabile a domicilio;
• ha disincentivato l’esecuzione delle autopsie, necessaria per conoscere la reale causa di morte;
• ha indirizzato i pazienti in ospedale verso le costosissime terapie antivirali e la ventilazione meccanica, seguendo le linee WHO, che indicavano la «vigile attesa»;
• ha alterato il processo di cura nel percorso ospedaliero, sostituendo il tampone (inattendibile al100%) al medico nella conferma diagnostica di COVID 19;
• ha scientemente mantenuto un vecchissimo sistema di classificazione e codifica delle malattie, l’ICD-9-CM, che avrebbe dovuto essere abbandonato da anni per essere sostituito dall’ICD-10, …segue
come richiamato da diversi riferimenti normativi italiani ed europei e del quale non è neppure stato fatto l’aggiornamento biennale, con ciò favorendo una disomogeneità ed una distorsione dei dati.
• Ha completamente ignorato le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che richiama più volte, in merito ai vaccini, i requisiti di efficacia, immediata disponibilità, non somministrazione ai soggetti immuni;
• ha sostituito all’efficacia del vaccino la sperimentalità dello stesso ed ancor di più ne ha obbligato la somministrazione anche a soggetti già immuni – con il Decreto Legge n. 44/2021, convertito in legge 28 maggio 2021 n. 76, concernente l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari – in totale violazione del su citato Decreto Legislativo n. 81/2008;
• ha violato le disposizioni di cui al Decreto Ministero della salute del 7 settembre 2017 ed, in Europa, al Regolamento n.726/2004, …segue
in ordine al c.d. uso compassionevole di farmaci/vaccini sperimentali, consentito per “gruppo di pazienti“ con malattia cronica o gravemente invalidante;
• ha disposto – nonostante l’appartenenza di SARS COV 2 al gruppo di rischio biologico 3 non possa consentirlo tecnicamente – la vaccinazione obbligatoria, e per giunta di massa (in base alla Road Map europea), sfruttando l’uso compassionevole, tramite utilizzo di farmaci/vaccini sperimentali OGM, previsto nel caso in cui non siano disponibili terapie efficaci. Il gruppo di rischio biologico 3, al contrario, contempla per sua definizione la disponibilità di cure appropriate ;
• la Road Map europea è stata preparata nel 2018, prevedendo già nel 2019 contratti di appalto congiunto (pubblico /privato) per acquisti e fornitura di vaccini in previsione di una pandemia e conseguente passaporto vaccinale entro il 2022. Conclusioni
Concludendo, in estrema sintesi, sono venuti meno, da parte di WHO, UE e Italia, ciascuno nel proprio ambito di competenza:
• coordinamento, vigilanza e controllo, in ordine a: - classificazione delle malattie e codifica delle stesse, al fine di ottenere omogeneità dei dati, all’interno di ogni Stato e complessivamente tra tutti i Paesi membri, necessaria per ottenere un corretto studio epidemiologico;
- qualità, sicurezza ed efficacia del ciclo produttivo dei farmaci;
- qualità, sicurezza ed efficacia del ciclo produttivo dei vaccini;
- aggiornamento ed attuazione del piano pandemico (Italia, in particolare). …segue
• Al contrario, da parte di WHO e della UE sono stati adottati tutti quei provvedimenti che hanno consentito ai produttori di vaccini sperimentali OGM di immetterli in commercio senza controlli di qualità, sicurezza ed efficacia.
• L’Italia, a sua volta, con il distorto ciclo di cura, c.d. anticiclo di cura, e il distorto sistema di codifica delle malattie/diagnosi nel sistema di classificazione delle malattie, ICD-9-CM, tuttora in uso anche se obsoleto, nonché con l’instaurazione del primo lock-down, è stata la prima nazione a creare morti e a diffondere il panico da “virus”!!
• WHO, UE e Italia hanno posto in essere scientemente un sistema normativo sanitario che, lentamente e inesorabilmente, ha completamente stravolto quello ….segue
• preesistente, attraverso la distorsione e la violazione delle norme sulla governance in tale materia.
• Già da 15 anni a questa parte, WHO, la letteratura scientifica internazionale e Bill Gates avevano pronosticato pandemie da virus sconosciuti, che avrebbero fatto deflagrare i sistemi sanitari ed economici dei singoli Paesi.
• L’emergenza pandemica ha costituito il pretesto per togliere sovranità agli Stati sovvertendo le regole, per cui gli stessi Stati e Big Pharma si associano contro i cittadini, privandoli di libertà, salute e diritti!
• La scientifica volontà di costruire un’epidemiologia di morte per mezzo di cure sbagliate, ha avuto il fine di obbligare i cittadini a vaccinarsi come fossero malati terminali per i quali si ricorre alla somministrazione di vaccini – utilizzando l’uso compassionevole -, che la stessa UE ha fatto sì, con l’appoggio incondizionato dell’Italia, che fossero pericolosi per la salute!!!
Fonte https://www.comitatogaps.it/l/esposto-gaps-colpevoli-morti-covid/