
«I l 30 settembre si chiude la campagna vaccinale di massa. Obiettivo centrato, raggiungeremo oltre il 70% della popolazione. Un grande risultato». Dopo un anno di intenso lavoro, Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) può concedersi una pausa. Ultimo giorno in ufficio, via del Tritone, sesto piano, molta luce, la vista che spazia dal Quirinale all’altare della Patria. (intervista corriere della sera del 8/08/2021 https://www.corriere.it/cronache/21_agosto_08/covid-magrini-aifa-il-70percento-vaccinati-settembre-sara-realta-poi-probabile-richiamo-ogni-anno-7fcdacc8-f7c1-11eb-83a2-ddb3d15a828f.shtml )
Vorrei porre la vostra attenzione all’art 4 della legge sulla vaccinazione dei sanitari in particolare ai commi 6 e 9 , stando a quelli come dichiarato da Nicola Magrini, direttore generale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) , il 30 settembre decade ogni sospensione.
DECRETO-LEGGE 1 aprile 2021, n. 44
Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2021
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76 (in G.U. 31/05/2021, n. 128)
Art. 4
Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da
SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario
1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica
da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui
all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute
pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione
delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni
sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro
attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e
socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie,
parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi
a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da
SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative rese dai soggetti obbligati. La vaccinazione e’
somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni,
dalle province autonome e dalle altre autorita’ sanitarie competenti,
in conformita’ alle previsioni contenute nel piano.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a
specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di
medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non e’
obbligatoria e puo’ essere omessa o differita.
3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente
trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di
rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui
ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori
di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture
sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private,
nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono
l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione
del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia
autonoma nel cui territorio operano.
4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui
al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei
servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di
ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi
informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia
autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle
modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la
regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in
materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente
all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti
che non risultano vaccinati.
5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l’azienda sanitaria
locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque
giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante
l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento
della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della
richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per
l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda
sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine
di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a
sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2,
indicando le modalita’ e i termini entro i quali adempiere
all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di
documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda
sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e
comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la
certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.
6. Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale
competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa
acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le
autorita’ competenti, ne da’ immediata comunicazione scritta
all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di
appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte
dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di
svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali
o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del
contagio da SARS-CoV-2.
7. La sospensione di cui al comma 6, e’ comunicata immediatamente
all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza.
8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro
adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori,
diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento
corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non
implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a
mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione di
cui al comma 9, non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o
emolumento, comunque denominato.
9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino
all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al
completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il
31 dicembre 2021.
10. Salvo in ogni caso il disposto dell’articolo 26, commi 2 e
2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in
cui la vaccinazione di cui al comma 1 e’ omessa o differita e
comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza
decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di
diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di
contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attivita’
libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure
di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo
di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di
concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle
politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
12. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Fonte Gazzetta Ufficiale Italiana